R.L.S. – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il corso di formazione per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene erogato ai sensi del D.Lgs n. 81/2008.

Tale Decreto rivela la grande importanza della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e in particolare impone l’obbligo di consultazione da parte del datore di lavoro nei confronti del RLS. Il corso è rivolto a lavoratori eletti o designati quali rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza secondo e si prefigge di formare una persona che, conoscendo la normativa in relazione alla sicurezza, i rischi correlati all’attività dell’azienda in cui opera e avendo conoscenza delle tecniche comunicative, sia in grado di essere parte attiva del sistema aziendale ma soprattutto l’interfaccia tra lavoratori ed organi preposti alla sicurezza.

Programma del corso

Principi costituzionali e civilistici;

Legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
I principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;

Definizione e l’individuazione dei fattori di rischio;

Valutazione dei rischi;

Individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;

Nozioni di tecnica della comunicazione.

Il datore di lavoro è punito, secondo l’art. 55 comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/08, per il mancato svolgimento, da parte del lavoratore, del corso RLS, con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 1.200 a € 5.200.

Primo Soccorso (Aziende Gruppo A)

Il Decreto Legislativo 81/2008, stabilisce che “Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il Medico Competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di Primo Soccorso e di Assistenza medica di emergenza” (Art. 45 – Primo Soccorso).
E’ dunque obbligo di ogni Azienda nominare un numero sufficiente di Addetti al Primo Soccorso Aziendale (Il datore di lavoro è punito, secondo l’art. 55 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, per il mancato svolgimento, da parte del lavoratore, del corso di Primo Soccorso, con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da € 2.500 a € 6.400).
Il corso ha l’obiettivo di formare e informare gli Addetti al Pronto Soccorso Aziendale, in maniera efficace ed esauriente, trasferendo ai partecipanti le opportune conoscenze di natura tecnica nonché le necessarie abilità di natura pratica.
Ogni datore di lavoro è obbligato dalla legge ad assicurare a tutti i propri lavoratori, dipendenti oppure ‘atipici’, il mantenimento della loro salute e della loro integrità psico-fisica all’interno dei luoghi di lavoro. Per sottolineare la centralità dei lavoratori, il nuovo Testo Unico ha ribadito la fondamentale importanza della informazione e della formazione dei lavoratori, cioè l’aggiornamento, la preparazione e l’addestramento specifico dei lavoratori sulle norme di sicurezza.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri di Addetto al Primo Soccorso Aziendale (Pronto Soccorso) purché abbia frequentato una specifico Corso di Formazione. L’obbligo della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica a tutte le aziende che abbiano anche un solo lavoratore dipendente o assimilabile, quindi anche ai soci prestatori di lavoro in società, associazioni e cooperative, agli apprendisti, agli assunti con contratto di formazione e lavoro, agli studenti che frequentano laboratori, a chi effettua stage presso un’Azienda, etc.
L’obbligo del datore di lavoro non si limita alla consegna di un opuscolo illustrativo: il lavoratore deve essere messo in condizioni di capire l’importanza del modo di lavorare in sicurezza per la tutela della propria integrità fisica e di quella dei colleghi.

Destinatari

Il D.M. 388/03 riporta la seguente Classificazione delle aziende: Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio:

Gruppo A

Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno (clicca sul collegamento per consultare la tabella). Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

Durata

Primo rilascio: 16 ore
Aggiornamento: 6 ore

Programma del corso

Allertare il Sistema di Soccorso;
Riconoscere un’emergenza;
Attuare gli interventi di primo soccorso;
Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta;
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro;
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche ambiente di lavoro;
Acquisire capacità di intervento pratico.